Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare di scalate, take over, Opa, Opas, offerte pubbliche di acquisto, tale da rendere queste parole, tipicamente termini tecnici del mondo finanziario, di uso comune nel linguaggio quotidiano. Siamo fermamente convinti che molto di quello che sta dietro questi concetti sia ai più sconosciuto e pertanto cercheremo di dare il nostro piccolo contributo per chiarire alcuni aspetti di questa complessa materia
Il tema delle offerte pubbliche di acquisto, le cosiddette Opa, è stato recentemente ampiamente discusso e dibattuto.
La disciplina delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio è dettata dal Capo II del Titolo II della Parte IV del Testo unico della finanza e dal Titolo II della Parte III del regolamento Consob 11971/99, e si compone di una parte generale, contenente le norme di generale applicazione, e di una parte speciale, sulle singole tipologie di Opa previste.
L’articolo 1, comma 1, lettera v), del Tuf definisce l’offerta pubblica di acquisto o di scambio come ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari, quando l’offerta di acquisto o di scambio è rivolta a un numero di soggetti superiore alle 100 unità e quando riguarda un ammontare di titoli del valore complessivo superiore a 2.500.000 euro.
La parte generale della normativa riguarda in primo luogo gli obblighi degli offerenti relativi alla comunicazione dell’offerta, alla redazione del documento di offerta e alle norme di trasparenza e correttezza; riguarda poi i poteri interdettivi della Consob, le modalità di svolgimento dell’offerta e il comportamento delle società oggetto di offerta.
La parte speciale, come accennato poco sopra, descrive i diversi tipi di Opa previste dall’ordinamento. Innanzi tutto le Opa possono essere volontarie o obbligatorie: con volontarie intendiamo le Opa lanciate su determinati titoli senza che vi sia un obbligo specifico da parte del proponente, come accade invece per quelle obbligatorie, dove la legge costringe, chi detiene un certo quantitativo di azioni di una società quotata, a lanciare un’offerta pubblica acquisto sulle rimanenti azioni.
Le offerte pubbliche di acquisto obbligatorie si dividono poi in totalitarie, preventive, residuali, di concerto e indirette, altrimenti dette a cascata.
Un’ultima distinzione che si è soliti fare, ma questa fa parte più del piano tecnico-finanziario che non di quello giuridico, è quella tra Opa amichevole, ossia concordata con gli amministratori della società obiettivo, e Opa ostile, così definita perché finalizzata a conquistare la società obiettivo e prenderne il controllo il controllo, scalzando i manager dalle loro posizioni.