La sottoscrizione di un fondo comune è un’operazione molto semplice per il risparmiatore. Infatti dovrà compilare (di solito, per praticità, lo fa il promotore finanziario o la banca) e firmare la domanda di adesione al fondo ed effettuare il versamento tramite assegno circolare o bancario, non trasferibile, intestato alla Società di gestione, o tramite bonifico bancario. Se il cliente è nuovo ed è alla sua prima sottoscrizione, dovrà anche firmare una serie di moduli riguardanti la propria situazione finanziaria, il profilo di rischio e quant’altro, documentazione riconducibile alle disposizioni imposte dalla Direttiva Europea MIFID.
Il risparmiatore che ha sottoscritto quote di un fondo (o altri strumenti finanziari) presso il suo domicilio, e quindi collocato fuori sede tramite un promotore finanziario, ha il diritto di recedere dal contratto entro sette giorni dalla data di sottoscrizione. Il diritto di recesso non ricorre in caso di switch tra fondi della stessa famiglia, mentre ricorre se lo switch avviene tra fondi di diverse società di gestione, anche quando distribuiti dallo stesso collocatore.
La sottoscrizione dei fondi comuni può avvenire:
tramite versamento in unica soluzione (pic – piano di investimento di capitale), per il quale è sempre previsto un importo minimo, variabile da fondo a fondo, di solito pari a 500 euro;
tramite versamenti periodici (pac – piano di accumulo di capitale), che di solito vengono effettuati mensilmente. L’importo minimo della rata è di 50 o 100 euro. Dei pac ci occuperemo diffusamente a breve.
Ci sembra opportuno precisare che, per la sottoscrizione dei fondi comuni presso gli sportelli bancari, non è necessario, come più volte ribadito dalla Banca d’Italia, né aprire un conto corrente né aprire un deposito a custodia. Le banche però ne richiedono lo stesso l’apertura, il che, per il risparmiatore, significa un aumento di costi.
Una soluzione è quella di compilare e firmare il modulo di sottoscrizione (deve però venire in possesso del prospetto informativo del fondo, e le banche, anche se obbligate, sono restie a distribuirlo) e farlo pervenire, insieme con l’assegno o copia del bonifico bancario effettuato, direttamente alla società di gestione.
Chiaramente per molti risparmiatori è difficoltoso procedere in questo senso, in quanto sappiamo bene quanto sia articolato (e difficile) compilare dei moduli alquanto complicati, per cui l’altra soluzione è quella di far valere i propri diritti cercando di “resistere” e quindi rifiutarsi di aprire il conto corrente e il deposito a custodia ed amministrazione titoli (tranne nel caso che si comprino anche obbligazioni e azioni, per le quali il conto corrente e il deposito titoli sono obbligatori).