Sono mutui fondiari (l’ipoteca è cioè iscritta su un immobile già terminato) la cui finalità è il ripristino della liquidità. Di norma tali mutui sono utilizzati quando il richiedente ha un immobile ed esigenze di disponibilità liquide, ma non vuole vendere l’immobile e preferisce accendere un finanziamento da rimborsare nel tempo. Spesso il denaro è poi utilizzato per eliminare una serie di altri debiti (fidi di conto corrente, carte revolving, prestiti personali e altre forme di credito al consumo) su cui gli interessi passivi maturano a tassi elevati o la somma delle cui rate non è più sostenibile.
Quindi spesso il mutuo di liquidità è riconducibile ad una operazione di consolidamento del debito (che per importi ridotti può essere fatta, senza mutuo e senza ipoteca, per un prestito di consolidamento delle passività).
L’ipoteca è il diritto di rifarsi del proprio credito su un bene immobile prima degli altri creditori: è un diritto opponibile ai terzi dalla data in cui il notaio la iscrive presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e può avere una durata massima di venti anni dalla data di iscrizione. Con l’estinzione del debito, il mutuatario (o comunque il proprietario del bene ipotecato) ha titolo per richiedere la cancellazione dell’ipoteca; ordinariamente il mutuante fornisce un semplificante documento certificante il suo “assenso a cancellazione”.
Va detto che, venuta meno la causa dell’ipoteca (perché il debito sia nel frattempo stato onorato), la cancellazione non è nei fatti di grande utilità: l’ipoteca deprivata di funzione di garanzia (ipoteca perenta, a fronte di mutuo già rimborsato) non produce effetti di sorta, salvo nel caso che se ne debba iscrivere un’altra.