Avete mai sentito parlare delle cambiali in bianco e della facoltà di riempimento ? L’art. 14 della Legge Cambiale stabilisce l’opportunità che una cambiale possa essere emessa in bianco e, ovvero senza indicare la data di emissione, e destinata ad essere completata degli elementi mancanti anche indipendentemente dalla cooperazione dell’emittente, necessitando della presenza dei requisiti di legge nella circostanza in cui il titolo viene fatto valere dal portatore.
In tale ipotesi, l’emissione di una cambiale o di un vaglia cambiario in bianco, viene accompagnata dal così detto patto di riempimento, cioè da un patto diretto a riempirne i requisiti mancanti. Questa è una differenza con gli assegni, che non possono essere in bianco, come spiegato in questa guida su Assegni.net.
E’ appena il caso di dire che molte contestazioni insorgono proprio in ragione alla rispetto o meno, dei citati accordi di riempimento, come si verifica anche nel caso di rilascio da parte delle finanziarie online di prestiti cambializzati ai cattivi pagatori.
L’enunciato art. 14 della Legge Cambiale non specifica quali elementi della cambiale in bianco possano venir meno all’atto dell’emissione, ma certamente l’unico elemento di cui non può essere priva la cambiale è la firma di chi la sottoscrivere, dalla quale soltanto può manifestarsi il diritto cartolare incluso nella cambiale stessa.
È fondamentale sottolineare che la negoziazione di una cambiale rilasciata in bianco si manifesta con la consegna della medesima, incompleta, al prenditore e non in circostanze successive in cui avviene il riempimento delle parti mancanti.
Può succedere inoltre che il prenditore originario della cambiale in bianco non la compili ma la consegni, incompleta, ad altra persona, alla quale il credito è stato ceduto, senza girarla. In tale ipotesi, la persona in parola è tenuta ad osservare il patto di riempimento convenuto tra l’emittente e il prenditore originario, la cui violazione, tuttavia, non trasforma la qualità di titolo di credito della cambiale, ma da vita solamente al risarcimento del danno nei confronti dell’emittente, eccetta la potenziale responsabilità penale dell’abusivo riempitore in cattiva fede, per il reato di falsità in foglio firmato in bianco.